(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 430)
                              Art. 430. 
                (Custodia di libretti di navigazione) 

 
  I libretti di navigazione dei marittimi arruolati  sono  consegnati
dall'autorita' marittima mercantile al comandante  della  nave  e  da
questi   custoditi.   All'atto   dello   sbarco   sono   riconsegnati
all'autorita'  marittima   mercantile   che   li   restituisce   agli
interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.