(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 434)
                              Art. 434. 
                           (Sottufficiali) 

 
  Oltre i marittimi indicati  nel  numero  6  dell'articolo  321  del
codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio,  il  capitano
d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista,  l'operaio  meccanico,
l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista. 
  Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le  associazioni
sindacali interessate, attribuire la qualifica  di  sottufficiale  ad
altri marittimi.