(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 437)
                              Art. 437. 
       (Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto) 

 
  Chi esercita la patria potesta' o la tutela, nel dare  il  consenso
all'arruolamento dei minori di anni diciotto  ai  termini  del  primo
comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso  si
estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal  minore
prima che abbia raggiunto la detta eta', o se invece riguarda  uno  o
piu' determinati contratti, o e' limitato a un determinato periodo di
tempo, o a una determinata classe di viaggi. 
  La forma e le modalita' per la manifestazione del consenso  nonche'
per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di  esso,  sono
quelle  stabilite   dal   numero   5   dell'articolo   239   per   la
immatricolazione dei minori degli anni diciotto. 
  Se la dichiarazione relativa al consenso e' fatta o presentata a un
ufficio di porto diverso da quello dove  e'  iscritto  il  marittimo,
l'ufficio che  la  riceve,  dopo  averla  annotata  sul  libretto  di
navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.