(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 442)
                              Art. 442. 
                         (Nota dei depositi) 

 
  L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto
in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per  le  spese  di  cura,
deve trasmettere  al  ministero  della  marina  mercantile  una  nota
documentata relativa a ciascun deposito liquidato.