(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 447)
                              Art. 447. 
             (Denuncia dell'identificazione di relitti) 

 
  La denuncia prevista dall'articolo 501 del codice deve essere fatta
al  capo  del  compartimento  nella  cui  circoscrizione   e'   stato
identificato il relitto e deve contenere la descrizione del  relitto,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e
le altre eventuali notizie. 
  L'autorita' marittima mercantile  che  riceve  la  denuncia  indica
sulla medesima, se questa e' presentata per  iscritto,  il  giorno  e
l'ora in  cui  e'  pervenuta  all'ufficio;  in  caso  diverso  redige
processo verbale contenente tutte le indicazioni predette. 
  Della denuncia, e' presa nota, in un registro, conforma" al modello
approvato dal ministro per  la  marina  mercantile,  nel  quale  sono
successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute
da privati ovvero d'ufficio. 
  Sul richiesta dell'interessato, l'autorita',  marittima  mercantile
gli rilascia copia  della  denuncia,  con  l'annotazione  di  cui  al
secondo comma, o del processo verbale.