(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 452)
                              Art. 452. 
(Cessazione del ricupero operaio  da  privati  per  assunzione  delle
                operazioni da parte dei proprietari) 

 
  Il ricuperatore che nel corso delle operazioni  di  ricupero  cessa
dalle operazioni stesse, essendo state  queste  assunte  direttamente
dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al  capo
del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione
del ricupero, indicando altresi' se ai  proprietari  e'  stata  fatta
consegna delle cose ricuperate. 
  Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal  ricuperatore
data  comunicazione  della   consegna   alle   cose   ricuperate   al
proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice,
entro dieci giorni dalla, consegna medesima.