(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 458)
                              Art. 458. 
                   (Vendita delle cose ricuperate) 

 
  Per la vendita delle  cose  ricuperate  durante  le  operazioni  di
ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo  508  del
codice,  l'autorita'  marittima  mercantile  procede   a   trattativa
privata. 
  Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di
ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto,  l'autorita'
marittima mercantile procede a trattativa  privata,  quando  le  cose
stesse sono deteriorabili ovvero  non  superano  il  valore  di  lire
centomila;  negli  altri  casi  procede  a  pubblici  incanti   o   a
licitazione privata secondo le norme stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio o per la contabilita' generale dello
Stato. 
  L'avviso di cui  al  predetto  articolo  508  del  codice  e'  reso
pubblico nei modi stabiliti  dall'articolo  454.  Alla  vendita  deve
intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.