(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 459)
                              Art. 459. 
(Assunzione  del  ricupero   all'estero   da   parte   dell'autorita'
                             consolare) 

 
  All'estero, quando cio' sia consentito dall'ordinamento dello Stato
nelle cui acque territoriali si trovano navi o  aeromobili  nazionali
naufragati o altri relitti della navigazione,  il  ricupero  di  essi
puo' essere assunto dalle autorita' consolari,  nei  casi  e  con  le
modalita' fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello  Stato
ad opera delle autorita' marittime mercantili. L'avviso relativo deve
essere inviato al ministero della marina, mercantile che  provvede  a
farlo pubblicare nell'albo delle capitanerie della Repubblica. 
  In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose  ricuperate,
prevista dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, deve  essere
trasmessa, con  i  documenti  relativi,  al  ministero  della  marina
mercantile, che provvede poi a norma della precitata disposizione.