(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 461)
                              Art. 461. 
                      (Avviso del ritrovamento) 

 
  Un avviso contenente gli estremi della denuncia  e'  comunicato  al
proprietario del relitto, ovvero,  quando  questi  non  e'  noto,  e'
affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorita' marittima mercantile
che lo ha ricevuto. Della denuncia e'  presa  nota  in  un  registro,
conforme al modello approvato dal ministro per la marina  mercantile,
nel quale e' successivamente fatta menzione della consegna, custodia,
ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e
511 del codice.