(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 468)
                              Art. 468. 
                (Nomina dei membri dette commissioni) 

 
  I membri delle commissioni sono nominati dal ministro per la marina
mercantile per la durata di tre anni. 
  Il ministro ha facolta' di sostituirli prima  di  detto  termine  e
puo' riconfermarli alla scadenza di esso. 
  Con le stesse modalita' e' nominato  dal  ministro  per  la  marina
mercantile almeno un membro supplente per  ciascuna  delle  categorie
indicate ai numeri 2 a 4 del precedente articolo.