(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 469)
                              Art. 469. 
                  (Convocazione della commissione) 

 
  Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso  di
assenza o di impedimento, con supplenti delle  rispettive  categorie,
scelti nell'ordine della designazione. 
  In caso di assenza o di impedimento  del  direttore  marittimo,  le
funzioni di presidente sono esercitate  dall'ufficiale  superiore  di
porto che lo sostituisce  normalmente  nel  comando  della  direzione
marittima,  ovvero  da  altro  ufficiale  superiore  della  direzione
marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado,
abbiano maggiore anzianita' degli altri ufficiali in servizio  attivo
permanente  o  richiamati  in  servizio,  che   fanno   parte   della
commissione. 
  Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale,  il
ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per la difesa,
provvede con suo decreto a sostituire con altri  ufficiali  di  grado
superiore il presidente della commissione, nonche' gli  ufficiali  di
cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo  467,  quando  essi  abbiano  grado
uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando  della
nave militare. 
  Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza di tutti i
membri della commissione inquirente.