(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 484)
                              Art. 484. 
               (Rinvio delle parti avanti il collegio) 

 
  Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel  termine  i
documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se
non e' presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in  cui
non  e'  depositata  insieme  con  la  domanda  di   limitazione   la
dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.