(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 487)
                              Art. 487. 
          (Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi) 

 
  Se il tribunale omette di fissare il termine  per  la  riassunzione
dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti  entro
novanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della   sentenza   di
estinzione del procedimento di limitazione.