(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 488)
                              Art. 488. 
                (Prefissione di termine all'armatore) 

 
  Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o  responsabile
in garanzia di debiti  dell'armatore,  quando  siano  escussi  da  un
creditore assoggettabile  a  limitazione,  possono  chiedere  che  il
giudice fissi un  termine  entro  il  quale  l'armatore  dichiari  se
intende avvalersi del beneficio della limitazione. 
  L'armatore  che  abbia  lasciato  trascorrere  inutilmente   questo
termine non puo' piu'  opporre  il  beneficio  della  limitazione  al
richiedente che agisce in via di regresso.