(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 496)
                              Art. 496. 
                    (Omologazione del rendiconto) 

 
  Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della  cessione  del
nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto  del  codice,
il giudice designato, sentito il curatore della nave,  provvede  alla
formazione del rendiconto. 
  Del  deposito  di  questo  e  dei   documenti   giustificativi   il
cancelliere da' comunicazione alle  parti,  delle  quali  il  giudice
designato dispone l'audizione a norma dell'articolo 485 del codice di
procedura civile. 
  Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il
rendiconto con ordinanza non impugnabile.