(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 500)
                              Art. 500. 
                (Registri degli uffici circondariali) 

 
  Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali
devono essere provvisti dei registri: 
    1) delle sentenze e dei decreti di condanna; 
    2) delle cause penali; 
    3) delle denuncie, rapporti e referti; 
    4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie; 
    5) delle contravvenzioni; 
    6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 
    7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. 
  Per la tenuta  dei  registri  di  cui  al  n.  6  si  osservano  le
disposizioni della tariffa penale.