(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 501)
                              Art. 501. 
        (Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario) 

 
  Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del  circondario  marittimo
sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale  del
corpo delle capitanerie di porto. 
  In  caso  di  mancanza  o  di  impedimento  dell'ufficiale  o   del
sottufficiale designato  a  tali  funzioni  il  capo  di  circondario
designa altro dipendente. 
  Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da  un  agente
delle capitanerie di porto o, in mancanza di  questi,  dall'ufficiale
giudiziario della pretura o della conciliazione.