(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 505)
                              Art. 505. 
               (Trasmissione di sentenza di condanna) 

 
  A cura  del  cancelliere  dell'ufficio  circondariale  copia  della
sentenza o del decreto di condanna e' trasmessa all'ufficio di  porto
in cui e' iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente
di mare,  perche'  ne  sia  fatta  annotazione  nelle  matricole.  Al
medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorita' giudiziaria
ordinaria e di ogni altra autorita' giudiziaria per le sentenze  o  i
decreti  di  condanna  che  importino   l'applicazione   delle   pene
accessorie  previste   dal   codice   o,   comunque,   la   decadenza
dall'abilitazione ai titoli  professionali  o  la  cancellazione  dai
registri o dalle matricole del personale marittimo.