(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 51)
                              Art. 51. 
                  (Spese per ispezioni e collaudi) 

 
  Oltre  le  spese  che  fanno  carico  ai   richiedenti,   a   norma
dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le  spese  per  gli
accertamenti, le visite, le ispezioni e i  collaudi  da  parte  delle
commissioni di cui agli articoli 48 e 49. 
  All'uopo i concessionari  sono  tenuti  a  effettuare  depositi  in
numerario  ogni  qual  volta  sia  loro  richiesto  e  nella   misura
sufficiente allo scopo. 
  Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.