(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 521)
                              Art. 521. 
                (Equivalenza di titoli e qualifiche) 

 
  La equivalenza  dei  titoli  e  delle  qualifiche  di  cui  ai  due
precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti  e  per
la marina mercantile.