(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 522)
                              Art. 522. 
       (Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia) 

 
  Le navi adibite ai  servizi  pubblici  di  navigazione  comunali  e
provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici
marittimi. L'autorita' marittima comunica all'ispettorato di porto il
nome e le caratteristiche delle navi iscritte. 
  Alle visite e ispezioni per l'accertamento  e  il  controllo  delle
condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma
e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede  il  capo  del
compartimento  marittimo  o  un  suo   delegato,   insieme   con   un
rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di
porto.