(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 524)
                              Art. 524. 
                         (Mare territoriale) 

 
  Per l'occupazione e l'uso  di  zone  di  mare  territoriale  e  per
l'esercizio della polizia  sul  mare  territoriale  si  applicano  le
disposizioni stabilite per il demanio  marittimo  dal  codice  e  dal
presente regolamento. 
  Per le concessioni per allevamento di  pesci,  per  coltivazione  e
deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere  del
medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanita'.