(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 528)
                              Art. 528. 
        (Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi) 

 
  Al trasferimento del personale addetto al traffico  locale  e  alla
pesca costiera dagli attuali registri della. 
  gente di mare di seconda categoria nelle matricole della  gente  di
mare di terza categoria o al trasferimento  negli  appositi  registri
del personale addetto al servizio dei porti e del  personale  tecnico
delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.