(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 530)
                              Art. 530. 
(Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina) 

 
  I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno
ottenuto la patente in base alle disposizioni  vigenti  anteriormente
all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono   abilitati
all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo  corso  e
di capitano superiore di macchina.