(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 532)
                              Art. 532. 
                               (Esami) 

 
  Coloro che nei diciotto mesi  precedenti  la  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento  hanno  sostenuto  esami  per   il
conseguimento  dei  titoli  professionali  marittimi  e   non   hanno
conseguito l'idoneita' in due sole materie,  possono  entro  un  anno
dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo  soltanto  le
prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneita'.