(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 533)
                              Art. 533. 
                     (Ormeggiatori e barcaioli) 

 
  Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore
del regolamento esercitano la loro attivita' almeno da un anno,  sono
iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti  stabiliti  dal
regolamento stesso, purche' presentino  domanda  nel  termine  di  un
anno.