(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 538)
                              Art. 538. 
                      (Navigazione da diporto) 

 
  Le persone autorizzate  a  comandare  navi  da  diporto  a  termini
dell'articolo 57 del codice per la marina mercantile  devono  munirsi
delle abilitazioni prescritte  dagli  articoli  402  e  seguenti  del
presente regolamento entro due anni dalla data di entrata  in  vigore
del regolamento stesso.