(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 539)
                              Art. 539. 
                     (Dichiarazione di armatore) 
 
 
  Chi anteriormente alla data dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e' stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo  53
del codice per la marina mercantile, deve entro  quattro  mesi  dalla
data stessa fare la dichiarazione di cui all'articolo 265 del  codice
della navigazione.