(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 54)
                              Art. 54. 
              (Concessioni di estrazione e di raccolta) 

 
  Le concessioni per l'estrazione e  la  raccolta  di  arena,  alghe,
ghiaia e altri  materiali  vengono  fatte  con  licenza  conforme  al
modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella  quale
sono determinati: 
    1)  la  localita'  nella  quale  l'estrazione  o  la  raccolta  c
consentita; 
    2) la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere; 
    3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la  raccolta
deve avvenire; 
    4) le modalita' che il concessionario deve  seguire  nell'operare
l'estrazione o la raccolta; 
    5) il canone e le modalita' di pagamento. 
  Le concessioni per l'estrazione e  la  raccolta  di  arena,  alghe,
ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere  e
impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a
norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. 
  Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo
denunciare alla guardia di finanza,  gli  estremi  della  concessione
ottenuta.