(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 540)
                              Art. 540. 
        (Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica) 

 
  I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata  in
vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi  dell'articolo  5
del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge  18
marzo 1926, n.  562,  s'intendono  confermati  in  carica  fino  alla
scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.