Art. 57. (Raccolta di materiali abbandonati) Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.