(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 65)
                              Art. 65. 
                        (Modo di ormeggiarsi) 

 
  Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e  i  galleggianti  non
possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli  e  alle  altre
prese sistemate  a  terra  per  tale  scopo,  nonche'  alle  boe,  ai
gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo
negli specchi acquei. 
  Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte
le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a  terra
o in mare e alle opere portuali. 
  In  ogni  caso,  alle  prese  non  possono   ormeggiarsi   navi   e
galleggianti in numero e di portata  maggiori  di  quelli  consentiti
dalla resistenza delle prese stesse.