(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 66)
                              Art. 66. 
              (Agevolazione al movimento di altre navi) 

 
  Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo  di  ricevere
cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire  quanto  sia  necessario
per agevolare il movimento di altre navi  e  di  altri  galleggianti,
nonche' di cooperare al  salpamento  delle  ancore,  che  si  fossero
impigliate nelle loro.