(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 75)
                              Art. 75. 
                  (Prove di macchina sugli ormeggi) 

 
  Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi  senza
averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto,  che  indica
il posto nel quale deve essere  eseguita  la  prova  e  prescrive  le
precauzioni da adottare.