(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 79)
                              Art. 79. 
                   (Carico e scarico delle merci) 

 
  Nelle operazioni di carico e scarico delle  merci  si  deve  sempre
lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle  persone
e dei veicoli. 
  Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce  devono
essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle
persone, alle opere e agli impianti  portuali,  evitando  il  gettito
delle inerci stesse dalle navi a terra.