(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 80)
                              Art. 80. 
                      (Sgombero delle banchine) 

 
  Al termine delle operazioni di carico e  di  scarico  delle  merci,
tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati. 
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del  codice,  il
deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse  deve
essere effettuato in modo da non  ostacolare  la  circolazione  delle
persone e dei veicoli. 
  I veicoli non  possono  rimanere  sulle  banchine  oltre  il  tempo
necessario alle operazioni che  devono  compiere;  i  conducenti  non
possono allontanarsi dai veicoli stessi.