(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 81)
                              Art. 81. 
    (Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni) 

 
  Il  comandante  del  porto  puo'  determinare,   qualora   esigenze
eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro  cui
devono essere compiute le operazioni di carico  e  di  scarico  delle
merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.