(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9)
                               Art. 9. 
            (Concessioni di durata superiore al biennio) 

 
  Le concessioni di durata  superiore  al  biennio  o  che  importino
impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico
ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato  con  decreto  del
capo di compartimento. 
  In  qualita'  di  rappresentate   dell'amministrazione   concedente
interviene il capo del compartimento. Per  i  compartimenti  sedi  di
direzione marittima e quando si tratti di concessione di  durata  non
superiore a nove anni interviene l'ufficiale piu'  elevato  in  grado
dopo il capo del compartimento. 
  Gli atti di concessione di durata sino a nove anni  sono  approvati
con decreto del direttore  marittimo;  gli  atti  di  concessione  di
durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.