(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 90)
                              Art. 90. 
            (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) 

 
  L'ordine di rimozione di una nave,  di  un  galleggiante  o  di  un
aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, e' dato al
proprietario per iscritto e notificato a mezzo  di  un  agente  delle
capitanerie  di  porto.  Il  termine  per  l'esecuzione  e'   fissato
dall'autorita' marittima mercantile, sentito, ove occorra,  l'ufficio
del genio civile. 
  Se non e' noto il  proprietario  della  nave  o  del  galleggiante,
l'ordine e'  comunicato  mediante  avviso  affisso  nell'ufficio  del
compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine
stesso. Se non  e'  noto  il  proprietario  dell'aeromobile,  analogo
avviso  e'  comunicato   alla   direzione   aeronautica   nella   cui
circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. 
  Se si tratta  di  nave  e  di  aeromobile  stranieri,  l'avviso  e'
comunicato al console  dello  Stato,  nei  cui  registri  la  nave  o
l'aeromobile e' iscritto, ovvero, se non ne risulti la  nazionalita',
rispettivamente al ministero della marina mercantile e  al  ministero
della difesa-aeronautica. 
  Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del
codice,  l'autorita'  marittima  mercantile  procede  d'ufficio  alla
rimozione, e' sentito preventivamente,  ove  occorra,  l'ufficio  del
genio civile. Nei casi d'urgenza,  dell'inizio  delle  operazioni  di
rimozione e' data notizia agli interessati nelle forme  previste  dai
commi precedenti.