(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 97)
                              Art. 97. 
                       (Registro dei sinistri) 
 
 
  Presso gli uffici di compartimento e' tenuto un  registro  conforme
ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale
sono annotati: 
    a) i  sinistri  occorsi  alle  navi  nazionali  ed  estere  nella
circoscrizione del compartimento; 
    b)  i   sinistri   occorsi   fuori   della   circoscrizione   del
compartimento alle  navi  iscritte  nei  registri  degli  uffici  del
compartimento. 
  Presso gli uffici consolari e' tenuto analogo  registro  nel  quale
sono  annotati  i  sinistri  occorsi  alle   navi   nazionali   nella
circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato
stesso.