Art. 10.

  Fuori  dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze
possono essere revocate solo per indegnita'.
  Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli
contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non
inferiore  a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese,
da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.
  La  comunicazione  e'  fatta  a  mezzo  di lettera raccomandata con
avviso  di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se
questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto
di concessione.
  Decorso  il termine assegnato per la presentazione delle difese, il
cancelliere  sottopone  gli  atti  al  Consiglio  dell'Ordine, per il
parere prescritto dall'art. 5 della legge.