Art. 3.

  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a
norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  3  della  legge,  determina per
ciascun   anno,   con   proprio  decreto,  il  numero  massimo  delle
onorificenze,  distinte  per classi, che possono essere conferite, su
segnalazioni  di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di
attivita' che rientra nelle rispettive competenze.