Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attivita' che rientra nelle rispettive competenze.