Art. 5.

  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere
dell'Ordine  le  segnalazioni  cui  intende  dar  corso,  perche' sia
sentita  la  Giunta  dell'Ordine  ai  sensi dell'art. 4, primo comma,
della  legge,  e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati
comunicati  dal  cancelliere,  predispone  le  proposte da sottoporre
all'approvazione del Presidente della Repubblica.