Art. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perche' sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.