Art. 8.

  Qualora  dopo  la  controfirma di un decreto di concessione e prima
della  registrazione,  risultino gravi circostanze che sconsiglino il
conferimento  dell'onorificenza,  il cancelliere dell'Ordine sospende
la  registrazione  del  decreto  e  ne  riferisce  al  Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, puo'
promuovere  la  revoca  del decreto di concessione o disporre perche'
esso abbia ulteriore corso.