Art. 8. Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsiglino il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, puo' promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perche' esso abbia ulteriore corso.