Art. 13. Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.