Art. 15. Per le espropriazioni indicate all'art. 4, per le opere previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 ed all'art. 9, nonche' per le anticipazioni contemplate dall'art. 8 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 50.000.000 nell'esercizio 1951-52, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1952-53, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1954-55. Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 6 e' autorizzata la spesa di lire 4.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 100.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 600.000.000 nell'esercizio 1952-53, di lire 1.200.000.000 nel 1953-54, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1954-55, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1956-57. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi. All'onere dipendente dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo si provvede nell'esercizio 1951-52 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e nell'esercizio 1952-53 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Alla spesa da porre a carico dello Stato per le opere di interesse generale da eseguire nelle borgate rurali si provvede con i fondi stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646.