Art. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara' fronte con riduzioni di corrispondente importo del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI