Art. 3.

  Alla  copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara'
fronte con riduzioni di corrispondente importo del capitolo 467 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio 1952-53.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                              ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI