Art. 4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica: a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome; b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000; d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.