Art. 4.

  La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
    a)  alle  Amministrazioni  dello  Stato  ed alle relative Aziende
autonome;
    b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
    c)  alle  aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano
d'opera  salariata per un numero di giornate lavorative non superiore
a 3000;
    d)   ai  privati  datori  di  lavoro  per  il  personale  addetto
esclusivamente ai servizi familiari.