Art. 5.

  In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto
di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su
detto  prospetto  paga, sara' applicata al datore di lavoro l'ammenda
da  lire  1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione
si riferisce.