Art. 6. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI