Art. 6.

  La  vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata
dall'Ispettorato del lavoro.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - RUBINACCI

                                               Visto,              il
Guardasigilli: ZOLI